PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita nel comune di San Giovanni Rotondo una sezione distaccata del tribunale di Foggia.
      2. La sezione distaccata di cui al comma 1 comprende il territorio già facente parte della soppressa pretura di San Giovanni Rotondo.

Art. 2.

      1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle dotazioni e dei ruoli organici del tribunale di Foggia, gli organici della sezione distaccata di San Giovanni Rotondo.
      2. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B allegate all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituite dalle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e successive modificazioni.

Art. 3.

      1. Alla data di entrata in funzione della sezione distaccata di San Giovanni Rotondo, i procedimenti penali e civili, territorialmente di competenza di tale sezione e pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, dinanzi al tribunale di Foggia, sono devoluti alla competenza della sezione stessa.
      2. Restano di competenza del tribunale di Foggia gli affari civili e penali per i quali alla data di entrata in vigore della

 

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presente legge è stata fissata l'udienza di discussione o è stata notificata l'ordinanza di rinvio a giudizio a tutti gli imputati.

Art. 4.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.